Codice Deontologico del tecnico audioprotesista
Art.8 L'audioprotesista nell’aiutare e sostenere la persona nella scelta assistenziale, si adopera perché la persona che deve fornire il consenso
alla prestazione disponga di informazioni globali e non solo audioprotesiche, adeguando il livello di comunicazione, al livello culturale ed alle capacità di comprensione della stessa.
Riconosce, quindi, all’assistito o a chi per lui, il diritto di esprimere liberamente la propria volontà in merito alla proposta applicativa.
Art.9 Il tecnico audioprotesista assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita: nella raccolta, organizzazione ed utilizzo dei
dati relativi ai propri assistiti, agisce con diligenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Art.10 Il tecnico audioprotesista è tenuto a mantenere la massima riservatezza su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione
della sua professione, deve inoltre mantenere la medesima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate e/o programmate.